Regolamenti e Orari
Dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO - II SEZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA
approvato con delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 27.06.2014 e delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2014
Art. 35 Ingresso alunni
a) Dalle ore 8.00 e fino alle ore 9.00 gli alunni sono accolti a scuola accompagnati dai propri genitori ovvero da persone adulte delegate dagli stessi. Prima di affidare i propri bambini alle insegnanti, i genitori provvedono a svestirli negli spazi appositamente predisposti.
b) Gli insegnanti presenti accolgono gli alunni dedicando loro tutte le attenzioni di cui hanno bisogno e – se necessario – scambiano rapidamente con i genitori le più rilevanti comunicazioni riguardanti la vita quotidiana dei bambini.
c) I signori genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.
d) In tutte le fasi dell’ingresso degli alunni, le collaboratrici scolastiche non solo coadiuvano le insegnanti, ma svolgono anche un ruolo diretto di rapporto con l’utenza orientando i genitori con riguardo particolare verso quelli dei bambini nuovi iscritti.
e) Se necessario, le collaboratrici scolastiche devono intervenire per invitare cortesemente i signori genitori a rispettare le regole che la scuola si è date (lasciare gli ombrelli all’ingresso, non sostare oltre il necessario negli spazi comuni, ecc.).
f) Alle ore 9.00 il cancello principale della scuola dovrà comunque essere chiuso.
Art. 36 Entrate posticipate
a) Qualora i ritardi occasionali e non preventivamente comunicati alle insegnanti tendano a diventare abitudinari, il Dirigente (o il docente delegato) provvederà a richiamare per iscritto i signori genitori al rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno l’invito formale di cui si è appena detto fosse efficace, il Dirigente potrà disporre la non ammissione dell’alunno per l’intera giornata.
b) In tutti i casi in cui i genitori sono costretti ad arrivare in ritardo a scuola potranno farlo solo fino alle ore 11.30, compilando l’apposito modulo giustificativo del ritardo.
In tutti i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno comunque essere informate preventivamente del ritardo anche per consentire di includere il bambino tra coloro che devono pranzare a scuola.
A riguardo si sottolinea che l’indagine quotidiana sul numero di pasti da preparare per i bambini presenti si conclude al massimo entro le ore 9.00.
Art. 38 Uscita alunni
a) La fase dell’uscita degli alunni ha inizio alle ore 15.45 (16.00 per gli alunni di Gozzolina che utilizzano lo scuolabus comunale) e termina alle ore 16.00. Al momento dell’uscita i genitori ovvero gli adulti delegati devono entrare nella sezione per prendere i propri bambini provvedendo poi a rivestirli negli appositi spazi comuni. Dopo aver ritirato i bambini non è consentito ai signori genitori sostare nell’edificio scolastico (salvo che non abbiano fissato un colloquio con le insegnanti) ovvero nel giardino. Le collaboratrici scolastiche hanno comunque l’obbligo di chiudere il cancello della scuola alle ore 16.05.
b) In caso di ritardo il genitore o il delegato dovrà compilare il modulo di USCITA IN RITARDO.
Art. 39 Uscite anticipate
b) Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili esigenze familiari, per visite mediche). In tutti i casi in cui è possibile, le insegnanti dovranno essere informate preventivamente dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori o a persone dagli stessi delegate che firmano l’apposito modulo.
c) Per delegare altre persone (anche i nonni) a ritirare i propri figli da scuola i genitori devono compilare il modulo apposito disponibile presso ogni sede scolastica, avendo cura di informare la persona delegata che le insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di identità. Le deleghe possono avere durata variabile (annuale o temporanea) che dovrà essere chiaramente specificata al momento della compilazione del modulo che deve essere consegnato alle insegnanti.
Art. 40 Frequenza turno antimeridiano
a) Gli alunni i cui genitori all’atto dell’iscrizione optano per la frequenza del solo turno antimeridiano dovranno osservare il seguente orario:
ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00
uscita: ore 13.00 a Gozzolina e ore 13.15 a San Pietro
b) Data l’elevata valenza formativa del momento socializzante della mensa, si ricorda ai genitori che questa è parte integrante delle attività didattiche e non sarà pertanto possibile prevedere l’uscita degli alunni prima degli orari indicati.
Formulando apposita richiesta al dirigente scolastico i signori genitori potranno ottenere di ampliare la frequenza al turno pomeridiano anche durante l’anno scolastico.
Art. 43 Assenze
a) Le docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli alunni.
b) Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell’infanzia, le assenze di breve durata (quelle cioè che si concludono nell’arco della settimana in cui hanno inizio) possono essere giustificate anche verbalmente alle insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione.
Le assenze più lunghe invece devono essere giustificate per iscritto dai genitori che utilizzeranno l’apposito modulo presente in ogni sezione.
Nei casi in cui l’assenza fosse prolungata per esigenze familiari, i genitori avvertiranno preventivamente le insegnanti.
c) Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale giustificazione da parte dei genitori e senza giustificato motivo, perde il diritto alla frequenza e viene depennato dal registro degli iscritti.
Art. 44 Salute alunni e somministrazione farmaci, comportamento in caso d’infortunio o di indisposizione degli studenti
a) Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute.
La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc. compete alle insegnanti per le responsabilità e gli obblighi che le stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso i docenti non potranno accogliere a scuola un alunno nelle condizioni sopraindicate se i genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il parere del medico favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono una dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola del bambino.
b) Le docenti non possono somministrare alcun tipo di farmaco fatta eccezione per i farmaci salvavita espressamente prescritti e somministrati secondo le procedure del protocollo d’Intesa tra la ASL e la Regione Lombardia.
c) In caso di malessere dell’alunno, il docente in servizio (o i collaboratori scolastici o il personale di segreteria) provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona delegata, per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. Le insegnanti potranno chiedere di esibire il documento di identità se non conoscono personalmente la persona delegata.
Anche per le ragioni di cui si discorre, i genitori sono obbligati a comunicare formalmente sul diario i recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di necessità sia ai docenti, sia alla Segreteria dell’Istituto. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata tutte le volte che intervengono variazioni. I genitori sono inoltre tenuti ad informare la scuola di qualsiasi patologia, allergia o intolleranza. Tali informazioni saranno trattate dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy.
Art. 45 Vigilanza
a) Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e le collaboratrici scolastiche – nell’ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro – devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto.
b) Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria sezione.
Allorquando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che conduce l’attività è anche responsabile della vigilanza.
Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità dei bambini.
Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.
c) Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche le insegnanti devono attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria l’incolumità fisica degli alunni.Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve essere messo a disposizione dei bambini solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative alla atossicità dei materiali stessi.
È fatto assoluto divieto non solo di dare in uso, ma anche di lasciare in luoghi accessibili agli alunni materiali oggettivamente assai pericolosi: taglierine, forbici a lama lunga ovvero con punte non arrotondate, flaconi di detersivo.
d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l’abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento delle attività, evitando di far loro indossare collanine, orecchini, anellini, braccialetti, cinture, ecc. Gli occhiali da vista dovranno essere strutturati con materiali antiurto ed infrangibili. Al di là di singoli ed innocui oggetti a cui i bimbi sono talvolta molto legati (es. peluche), i genitori eviteranno di portare a scuola giocattoli senza un preventivo accordo con le insegnanti.
e) Il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i docenti – ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso e di uscita; quando è chiamato a sostituire per brevi periodi una insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula ovvero nei momenti in cui i bimbi utilizzano i servizi igienici esterni alle aule.